Secondo me, occorre fare due considerazioni.
La prima. L'applicazione/stampa dell'etichetta PostaTarget, al di là che sia Creative o meno, consente il trasporto di quella corrispondenza. Significa che quella corrispondenza viaggia per posta perchè vi è quell'etichetta: è quell'etichetta che assolve la tassa. L'etichetta in sè, quindi, approvata da Poste Italiane, è un elemento postale a tutti gli effetti.
Seconda considerazione. La ditta che ha stipulato un apposito contratto con Poste Italiane per PostaTarget Creative può utilizzare sulla propria corrispondenza il logo di questo servizio, con possibilità di personalizzarlo. Alla scheda tecnica, punto 5.1.2:
http://www.poste.it/postali/postatarget ... eative.pdfè possibile verificare come tale logo possa essere personalizzato dalla ditta. L'ente postale, tuttavia, non entra nel processo di personalizzazione: l'ente postale sta solo dicendo che per far viaggiare la corrispondenza occorre che sia applicata/stampata quell'etichetta, di quelle dimensioni, formato, colori; che su quell'etichetta siano riportati gli estremi del contratto; e che la personalizzazione non violi il codice etico dell'ente postale. Quindi, di fatto, non vi è alcun controllo a monte da parte dell'ente postale.
Queste due considerazioni mi portano a ritenere questi oggetti simili/analoghi ad una cartolina postale su cui viene stampato qualcosa. Questo "qualcosa", stampato a valle, non entra nel processo postale: semplicemente è (più o meno) consentito, viene lasciato "passare", ma non è approvato.
Ergo, personalmente non inserirei questo oggetto in una collezione da esposizione. O meglio: lo inserirei se dovessi parlare del servizio PostaTarget Creative, in quanto servizio postale, ed il riferimento mi viene dato dall'etichetta "ufficiale", al di là della personalizzazione; non lo inserirei se dovessi illustrare (secondo l'esempio di Sergio) un passaggio tematico sul liquore.
Tanto per fare un'altra analogia... gli interi postali a stampa privata "private-to-order" sono oggetti che venivano predisposti dall'ente postale, poi personalizzati dai privati, e quindi approvati dall'ente postale. Il controllo e la decisione finale spettava all'ente postale. Quindi, questi oggetti, nel loro complesso, sono ritenuti oggetti postali. Con queste etichette manca l'ultimo passaggio: il controllo e l'approvazione dell'ente postale. L'ente postale, da quel che si deduce dalla scheda tecnica, potrà concludere il contratto solo se si accorge che la personalizzazione dell'etichetta con il logo o altro della ditta violi il codice etico dell'ente postale. Ma questo non implica un'approvazione dell'elemento personalizzato.
Che ne pensate?